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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1112

Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. (039U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1939 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie.

Con decreto Reale sarà provveduto alla revisione del regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1925-III, n. 1102.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ALFIERI - SOLMI - DI REVEL - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI