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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1008

Reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (039U1008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1



Ferme restando le norme sul reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale stabilite col R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a coprire sino a due terzi dei posti vacanti di capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra i giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, che siano provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi di concorso e che non abbiano superato il 28° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizione di legge in vigore.