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LEGGE 5 maggio 1939, n. 719

Modificazioni agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV. (039U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1939, ad eccezione degli artt. 1 e 2 che entrano in vigore il 07/09/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1



All'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, sono aggiunti i seguenti due nuovi commi:

«I premi di natalità a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze demografiche di cui al precedente comma, sono ridotti delle quote di condono fissate dall'art. 9 di tale decreto.

«I premi di nuzialità a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma del presente articolo e passino a seconde nozze, sono ridotti dell'importo complessivo degli interessi sulle rate di prestito ancora da restituire, alla data del secondo matrimonio, da indicarsi dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e da calcolarsi come se il prestito fosse fruttifero allo stesso tasso d'interesse fissato per i mutui alle Provincie. Ai premi di natalità si applicano le disposizioni di cui al comma precedente».