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REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1939, n. 589

Revisione generale degli estimi dei terreni. (039U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1939, n. 976 (in G.U. 15/07/1939, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1958)
Testo in vigore dal: 22-4-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto,  approtato  con
R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV,  n.  1639,  convertito
nella  legge  7  giugno  1937-XV,  n.  1016,  sulla   riforma   degli
ordinamenti tributari; 
 
  Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n.
505, concernenti l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui
redditi agrari; 
 
  Vista  la  legge  8   giugno   1936-XIV,   n.   1231,   concernente
interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette; 
 
  Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza  mobile  24
agosto 1867, n. 4021, e successive modificazioni; 
 
  Visti il testo unico di leggi per la finanza locale  approvato  con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni,
nonche' il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con
Regio decreto 3 marzo 1934-XII, m. 383, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332,  convertito
nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, concernente la  inclusione  di
una rappresentanza  delle  organizzazioni  sindacali  fasciste  degli
agricoltori  o  dei  lavoratori  dell'agricoltura  nelle  Commissioni
censuarie comunali e provinciali; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito
nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, col quale  e'  istituita  una
addizionale destinata a costituire un fondo  per  l'integrazione  dei
bilanci degli Enti comunali di assistenza; 
 
  Visti la  legge  20  marzo  1865,  n.  2248  -  allegato  E  -  sul
contenzioso amministrativo e il testo unico delle leggi nel Consiglio
di Stato 26 giugno 1924-II, n. 1054, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo  unico  di  leggi  4  luglio  1897,  n.  276,  sulla
conservazione dei catasti  terreni  e  dei  fabbricati  ed  il  Regio
decreto-legge 10 maggio  1938,  n.  664,  convertito  nella  legge  5
gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la  conservazione
del nuovo catasto terreni; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere,  ai  fini
di perequazione, ad una revisione generale degli estimi  dei  terreni
ed   in   conseguenza   di   riordinare   i   ruoli   del   personale
dell'Amministrazione provinciale del catasto e  dei  servizi  tecnici
erariali, cui e' affidata l'esecuzione di tale revisione; 
 
  Visto l'art. 18 della legge  19  gennaio  1939-XVII,  n.  129,  che
istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta in tutto il Regno la revisione  generale  degli  estimi
dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e  dei  valori-base
dei vigenti catasti.