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LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2234

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti. (038U2234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-3-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, con la seguente modificazione:

All'art. 9 sono aggiunte, dopo l'ultimo comma della lettera c), le seguenti lettere:

« d) Quando ricorrano particolari necessità di servizio, i vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), assunti in servizio a titolo di prova, rispettivamente, con la qualifica di uditore giudiziario militare o di alunno di cancelleria, e che abbiano prestato servizio, precedentemente all'assunzione in ruolo, in qualità di ufficiale, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, possono essere autorizzati, rispettivamente, ad esercitare le funzioni giudiziarie o di cancelleria. L'autorizzazione predetta è disposta, su proposta del Regio avvocato generale militare, con decreto del Ministro per la guerra.

« e) I posti che sono vacanti nel ruolo organico del personale civile tecnico di gruppo A dell'Istituto geografico militare, e quelli che si renderanno vacanti nel ruolo stesso per effetto degli aumenti stabiliti dal precedente art. 2 saranno coperti esclusivamente mediante concorso al grado iniziale (grado 10°: ingegnere geografo aggiunto) per esami e per titoli fra cittadini che siano laureati in ingegneria o in matematica e che abbiano compiuto venti anni e non superati anni 30 di età. Per i concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio presso l'Istituto geografico militare in qualità di ufficiali di complemento richiamati, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni 40, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione ai detti concorsi, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni 40 in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

« Per il concorso anzidetto ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli dei candidati. La somma dei punti attribuiti dai componenti della Commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivo assegnato al candidato per i titoli. Tale punto sarà, aggiunto alla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e in quella orale ai fini della formazione della graduatoria.

« Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori geodetici, in qualità di ufficiali di complemento richiamati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi