stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2214

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 ghigno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato. (038U2214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-3-1939 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI,n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'art. 1, dopo le parole: «i sottufficiali in servizio continuativo», sono aggiunte le seguenti:« raffermati ed in corso di ferma».

Allo stesso art. 1 è aggiunto il seguente comma « Per quelli tra i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza addetti ad alcuni speciali servizi tecnici che saranno indicati con successivo provvedimento non è richiesto il cennato limite di età di anni 28; per i rimanenti sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, invece, in aggiunta al predetto, limite minimo di età è richiesta la condizione di raffermato».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, Guardasigilli: Solmi