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REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1939, n. 317

Attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi. (039U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, sui servizi della proprietà intellettuale;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di disporre per l'attuazione graduale del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in rapporto con le esigenze dell'organizzazione tecnica;
Tenuta altresì presente la necessità di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati, nonché di mantenere in vigore alcune norme dell'attuale legislazione nelle materie delle invenzioni, dei modelli e dei marchi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, avrà attuazione in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi.

Il decreto anzidetto, per la materia delle invenzioni e per quella dei marchi, avrà altresì attuazione graduale. Al Governo del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime, nonché quelle da attuare in tempi successivi, mediante Regi decreti, aventi forza di legge, da emanare a norma degli articoli seguenti.