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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939, n. 302

Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi. (039U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 15-3-1939
al: 21-5-1968
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 21 giugno 1928-VI, n.  1580,  recante  provvedimenti
per la costruzione dei campi sportivi; 
 
  Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV che conferisce al  DUCE  la
facolta' di firmare gli atti di competenza del Ministro per i  lavori
pubblici; 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta necessita' di meglio disciplinare  e
coordinare le costruzioni sportive; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro per  l'interno,  di  concerto  col  Segretario  del  Partito
Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi  Ministri  per
le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici  e  per
la cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  progetti  per  la  costruzione,  l'acquisto,  l'adattamento,  il
restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono
approvati con decreto  del  Prefetto,  sentito  l'Ufficio  del  Genio
civile  e  previo  parere  favorevole,  in   linea   tecnica,   della
Commissione  Impianti  Sportivi  (C.I.S.)   del   Comitato   Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sino alla spesa non superiore  alle  L.
500.000; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di  concerto
con il Ministro per l'interno, col Ministro  Segretario  del  Partito
Nazionale Fascista e col Ministro per  la  cultura  popolare,  previo
parere favorevole,  in  linea  tecnica,  della  Commissione  Impianti
Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quando la
spesa superi la somma anzidetta. 
 
  L'approvazione del progetto equivale a  dichiarazione  di  pubblica
utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
 
  Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli
12 e 13 della legge 15 gennaio 1885,  n.  2892,  per  il  risanamento
della citta' di Napoli. 
 
  Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i  quali
debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.