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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939, n. 302

Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi. (039U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 21-5-1968
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, recante provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV che conferisce al DUCE la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di meglio disciplinare e coordinare le costruzioni sportive;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati con decreto del Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e previo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sino alla spesa non superiore alle L. 500.000; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e col Ministro per la cultura popolare, previo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quando la spesa superi la somma anzidetta.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.