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REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939, n. 294

Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione. (039U0294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 7-4-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare le vendite straordinarie o di liquidazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie o di liquidazione deve farne domanda alla Sezione commerciale del competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

Soltanto coloro i quali abbiano ottenuta la preventiva autorizzazione della Sezione commerciale dei Consigli provinciali delle corporazioni possono effettuare la vendita delle proprie merci sotto forma di vendita straordinaria o di liquidazione, secondo le modalità contenute negli articoli seguenti.

In caso di urgenza, le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni possono delegare l'esame delle suddette domande ad apposite commissioni costituite in seno alle Sezioni stesse.