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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938, n. 2207

Nuove norme per l'ordinamento del Sabato teatrale. (038U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di assicurare permanentemente i fondi occorrenti a fronteggiare i disavanzi derivanti dalle manifestazioni del Sabato teatrale e di emanare nuove norme dirette a sveltire il funzionamento dell'istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni e con il Ministro Segretario del P.N.F.; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403, è abrogato e le manifestazioni del Sabato teatrale, istituito con il detto Regio decreto-legge, sono regolate unicamente dalle disposizioni che seguono.