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REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1939, n. 201

Conferma per cinque anni all'A.G.I.P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno. (039U0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1939 al: 3-6-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556. convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di affidare all'Azienda Generale Italiana Petroli l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, convertito nella legge 12 marzo 1931, n. 374, con cui l'incarico predetto fu confermato sino al 30 giugno 1933;
Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 354, con cui l'incarico stesso è stato confermato per altri cinque anni sino al 30 giugno 1938;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di proseguire le ricerche petrolifere in corso di esecuzione da parte dell'Azienda Generale Italiana Petroli secondo un programma da svolgersi in un quinquennio e di assegnare alla medesima i mezzi necessari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'Azienda Generale Italiana Petroli, con sede in Roma, è confermato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno per un periodo di cinque anni, dal 1° luglio 1938 al 30 giugno
1943.

La spesa globale per l'esecuzione di tali ricerche nel periodo anzidetto è stabilita in L. 60.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero delle corporazioni nei modi e nei termini indicati nell'articolo seguente.