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REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938, n. 2163

Norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari. (038U2163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1939, n. 928 (in G.U. 07/07/1939, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1939 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 768;
Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito alla nomina e alle attribuzioni dei Regi provveditori agli studi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il provveditore agli studi sopraintende, in ogni Provincia, alla dipendenza del Ministro per l'educazione nazionale, alla istruzione elementare, media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; vigila all'applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti d'istruzione e di educazione pubblica e privata della Provincia, promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi, cura i rapporti con la Gioventù italiana del Littorio per l'assistenza e l'educazione fisica degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.