stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 novembre 1938, n. 2035

Concessione all'ente autonomo « Esposizione universale di Roma 1942» del trattamento previsto dal R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato. (038U2035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-2-1939 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, recante norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, e successive modificazioni, con cui è costituito un Ente autonomo denominato «Esposizione universale di Roma»;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concesso all'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» il trattamento previsto dal R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì, 17 gennaio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 405, foglio 69. - Mancini