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REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938, n. 1941

Modificazioni ai diritti metrici. (038U1941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, saranno, a decorrere dal biennio 1939-40, riscossi in base alla tariffa, di cui alla tabella annessa al presente decreto vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratoti dei gas, e dei manometri campioni, stabiliti dai decreti 21 ottobre 1923, n. 2367, e 7 aprile 1927, n. 544, saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella predetta all'entrata in vigore del presente decreto.