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REGIO DECRETO 24 novembre 1938, n. 1782

Norme per il sorteggio ed il rimborso delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento. (038U1782)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-11-1938 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduti gli articoli 1 e 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, riguardante l'emissione di un prestito redimibile cinque per cento;
Veduto il piano di ammortamento, allegato al mentovato decreto-legge, col quale si determina la graduale estinzione, in venticinque anni, di ciascuna serie del prestito, comprendente il capitale nominale di un miliardo di lire;
Veduti gli articoli 7 e 10 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenenti norme per le estrazioni, agli effetti dell'ammortamento del prestito;
Veduti gli articoli 155 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, relativi alle estrazioni delle obbligazioni dei debiti redimibili amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico; nonché il decreto Ministeriale, 25 settembre 1931-IX, e il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941, contenenti norme analoghe;
Ritenuta la necessità di stabilire le cautele da osservare nelle operazioni di sorteggio delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento, da ammortizzare annualmente, disciplinandone anche i rimborsi; e considerata l'opportunità, in questa occasione, di estendere alcune di dette cautele anche alle estrazioni di altri prestiti redimibili;
Ritenuto che, giusta la disposizione dell'art. 10 del mentovato R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, occorre fissare la composizione delle serie emesse e già collocate;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le estrazioni annuali delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, ai fini dell'ammortamento, da effettuarsi nel periodo di venticinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, saranno eseguite, nel mese di novembre di ogni anno, presso la Direzione generale del debito pubblico, in un locale di libero e facile accesso.

La prima estrazione, da effettuarsi nel 1938, potrà essere eseguita nel mese di dicembre.