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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana. (038U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 274 (in G.U. 27/02/1939, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-12-1938
al: 8-2-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,
Ministro per l'interno, di  concerto  coi  Ministri  per  gli  affari
esteri,  per  la  grazia  e  giustizia,  per  le  finanze  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il matrimonio del cittadino italiano di razza  ariana  con  persona
appartenente ad altra razza e' proibito. 
 
  Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto e' nullo.