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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana. (038U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 274 (in G.U. 27/02/1939, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-12-1938 al: 8-2-1944
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.