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REGIO DECRETO 12 luglio 1938, n. 1324

Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina. (038U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-9-1938 al: 10-11-1997
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di regolare con nuove norme le concessioni di ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli atti di coraggio rivolti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, e quelli di filantropia, e di perizia pure compiuti in mare, sono premiati con le seguenti ricompense:

A) Atti di valore:

1) medaglia d'oro al valor di marina;

2) medaglia di argento al valor di marina;

3) medaglia di bronzo al valor di marina;

4) encomio.

B) Atti di filantropia e di perizia marinara:

1) medaglia d'oro di benemerenza marinara;

2) medaglia d'argento di benemerenza marinara;

3) medaglia di bronzo di benemerenza marinara.