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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1938, n. 1301

Revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti. (038U1301)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2234 (in G.U. 18/03/1939, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Visti i Regi decreti 26 luglio 1929-VII, n. 1449, e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042, riguardanti il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, riguardante il nuovo ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, riguardante la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2222, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;
Visto l'art. 4 del R. decreto 10 dicembre 1934-XIII, numero 2198, riguardante la riduzione di un posto di grado decimo nel ruolo degli assistenti del genio militare;
Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, recante modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A: dell'Istituto geografico militare
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV. n. 2142, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, che proroga al 31 dicembre 193S-XVII, l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, precitato;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, concernente modificazioni all'organico dei cancellieri della giustizia militare;
Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, che reca norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2415;
Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che recano varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 12 maggio e 17 maggio 1938-XVI, numeri 863 e 865;
Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XV, n. 2708, contenente l'ordinamento politico-amministrativo e militare dell'Africa Orientale Italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare i ruoli organici di alcuni personali civili dell'amministrazione della guerra per sopperire alle aumentate esigenze di alcuni servizi metropolitani e della Libia nonché alle esigenze dei servizi del Regio esercito nell'Africa Orientale Italiana;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le denominazioni per i vari gradi dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare (gruppo B) di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, sono sostituite dalle seguenti:

Grado
-

8° Capo cartografo principale;

9° Capo cartografo;

10° Cartografo;

11° Cartografo aggiunto.