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REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938, n. 1020

Istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica. (038U1020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 287 (in G.U. 28/02/1939, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, numero 1069;
Veduto il R. decreto-legge 3 marzo 1931-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con l'anno scolastico 1937-38 alla istituzione e regificazione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica ed alla istituzione di classi collaterali nei corsi preparatori annessi ai Regi istituti tecnici agrari ed industriali e nei corsi superiori dei Regi istituti tecnici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono istituiti:

a) in Milano, un Regio istituto tecnico industriale con annessa Regia scuola tecnica industriale;

b) in Udine, un Regio istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato aeronautico mediante contemporanea soppressione della Regia scuola tecnica industriale della stessa città;

c) in Prato, presso il Regio istituto tecnico industriale, il corso inferiore completo;

d) in Roma (Lido) un Regio istituto tecnico nautico con un corso inferiore ed il corso superiore con i tre indirizzi specializzati di capitani, macchinisti e costruttori;

e) in Roma, una Regia scuola di magistero professionale per la donna con annessa Regia scuola professionale femminile;

f) in Siena, una Regia scuola professionale femminile;

g) in La Spezia, una Regia scuola tecnica industriale;

h) in Murano, una Regia scuola tecnica industriale con annessa Regia scuola di avviamento professionale specializzata per la lavorazione del vetro;

i) in Cesena, Monza e Viadana, presso i Regi istituti tecnici inferiori; la sezione commerciale ad indirizzo amministrativo;

i) in Nuoro, Rocca S. Cuciano, S. Donà di Piave, Tarvisio e Taurianova, un Regio istituto tecnico inferiore isolato.

Le istituzioni di cui al presente articolo avranno luogo con gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.