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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938, n. 954

Modificazione del regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica. (038U0954)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 214 (in G.U. 20/02/1939, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  15-7-1938 al: 5-6-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico di leggi d'imposta sugli organi di illuminazione, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale dei suindicati organi di illuminazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la sovraimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) Lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico ed altri organi di luminescenza di qualsiasi sistema, esclusi quelli di cui alla seguente lettera b) assorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 watt con tensione normale non oltre i 30 volt L. 0,25;

2) non superiore a 50 watt L. 1;

3) superiore a 50 watt e inferiore ai 500 watt l'imposta è data dalla formula: I = L. 1 + (watt - 50) 0,03, nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e w. la potenza in watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 watt e oltre L. 14,50.

b) Tubi luminosi a gas rarefatti di qualsiasi sistema, L. 0,03 per ogni metro di lunghezza ed 1 mm. di diametro con tassazione minima di L. 1 per tubo.

c) Organi di illuminazione ad arco, esclusi i carboni, L. 3 al Kg.

d) Carboni puri metallizzati od in qualsiasi altro modo preparati per illuminazione ad arco, L. 2 al Kg.