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LEGGE 25 aprile 1938, n. 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. (038U0897)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal: 22-7-1938
al: 14-2-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
                               Art. 1. 
 
  Gli ingegneri, gli  architetti,  i  chimici,  i  professionisti  in
materia di economia  e  commercio,  gli  agronomi,  i  ragionieri,  i
geometri,  i  periti  agrari  ed  i  periti  industrali  non  possono
esercitare  la  professione  se  non   sono   iscritti   negli   albi
professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni
vigenti.