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LEGGE 25 aprile 1938, n. 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. (038U0897)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal:  22-7-1938 al: 14-2-2008
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Art. 1



Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industrali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.