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LEGGE 24 aprile 1938, n. 831

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (038U0831)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-6-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV,
n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la  gente
di mare, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, primo comma, le parole: «l'equipaggio di  una  nave
mercantile nazionale, munita di  carte  di  bordo»,  sono  sostituite
dalle altre: «l'equipaggio di navi mercantili  nazionali,  munite  di
carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di  carte  di
bordo». 
 
  All'articolo 4, secondo comma, e' aggiunto, di seguito, il seguente
periodo:  «Nei  loro  statuti  saranno  stabilite  le  norme  per  le
prestazioni da somministrarsi, ai sensi del  presente  decreto,  agli
assicurati, che si trovino fuori del territorio di  giurisdizione  di
ciascuna di esse». 
 
  All'articolo  5,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal   seguente:
«L'assicurazione  ha  inizio  dal  giorno  in  cui  l'assicurato   e'
imbarcato e cessa il giorno nel  quale  si  risolve  il  rapporto  di
arruolamento». 
 
  All'articolo 6, primo  comma,  alla  fine  della  lettera  b)  sono
aggiunte le seguenti  parole:  «ai  sensi  del  R.  decreto-legge  14
dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22  gennaio  1934,  n.
244». 
 
  All'articolo 7, il primo periodo del primo comma, e' sostituito dal
seguente: «Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti  al
traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o
su navi di stazza lorda superiore alle duecento  tonnellate,  addette
alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e  dei
Dardanelli, e' assicurato anche per le  seguenti  prestazioni,  oltre
quelle previste nell'articolo precedente». 
 
  Alla fine della lettera b) dello stesso primo  comma  dell'articolo
7, sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole: «ai  sensi  del  R.
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito  nella  legge  22
gennaio 1934, n. 244». 
 
  All'articolo 11, secondo  comma,  le  parole:  «dal  quarto  giorno
successivo a quello dell'accertamento della malattia da  parte  della
Cassa marittima» sono sostituite dalle altre: 
 
  «dal quarto giorno successivo a quello  della  denunzia,  da  parte
dell'assicurato, della malattia  debitamente  accertata  dalla  Cassa
marittima». 
 
  All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa  ha  facolta'  di
concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato  un
assegno  alimentare  in  misura  non  inferiore  a  un  terzo   della
indennita' che sarebbe spettata all'assicurato stesso». 
 
  All'articolo 16, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e,  in
ogni caso, in misura non inferiore a lire mille». 
 
  All'articolo 17, il terzo comma e' sostituito dai due seguenti: «Il
contributo e' pari alla meta' di quello che sara' stabilito  in  base
alla disposizione del comma precedente quando si tratta di  personale
di Stato Maggiore, il cui  rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  da
regolamenti  organici  o  da  contratti  collettivi  di  lavoro   che
assicurino al personale stesso un trattamento economico  superiore  a
quello stabilito dal presente decreto. 
 
  «Per i  primi  due  anni  di  gestione  il  contributo  e'  fissato
complessivamente nella misura del due per cento del salario e, per il
personale di cui al  comma  precedente,  nella  misura  dell'uno  per
cento». 
 
  All'articolo 20,  le  parole:  «le  Casse  marittime  corrispondono
soltanto la differenza fra  il  trattamento  economico  previsto  dal
predetto Regio decreto-legge e quello stabilito dal presente decreto»
sono  sostituite  dalle  altre:  «le  Casse  marittime  corrispondono
soltanto la differenza fra  il  trattamento  economico  previsto  dal
presente decreto e quello eventualmente spettante all'assicurato,  ai
sensi del predetto Regio decreto-legge». 
 
  All'articolo 27, le parole: «nei  modi  e  nella  misura  stabiliti
dagli articoli 6 e 10 del presente decreto»,  sono  sostituite  dalle
altre: «nella misura stabilita dall'articolo 6 e  nei  modi  indicati
dall'articolo 10 del presente decreto». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 aprile 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  Mussolini - Solmi - Di Revel - 
                                  Benni - Lantini 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi