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REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938, n. 794

Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero. (038U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1939, n. 380 (in G.U. 08/03/1939, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-6-1938
al: 31-12-1988
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186,  che  istituisce
il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n.  1928,  che  eleva  il
Sottosegretariato predetto a  Ministero  per  gli  scambi  e  per  le
valute; 
 
  Visto il R. decreto  14  marzo  1938,  n.  643,  che  determina  le
attribuzioni del Ministero per gli scambi e per le valute; 
 
  Visto  il  decreto   Ministeriale   4   marzo   1936-XIV   per   la
riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta  di  emanare  norme  per
l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e  di  scambi
con l'estero; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per  la  grazia  e
giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto  nazionale  per  i  cambi  con  l'estero  provvede  alla
vigilanza  e  ai  controlli  per   la   regolare   osservanza   delle
disposizioni vigenti in materia di scambi con l'estero, di  pagamenti
ed incassi fuori del Regno, di commercio dei  cambi,  di  denuncia  e
cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero e dei titoli  esteri
e titoli italiani emessi  all'estero,  di  cessione  a  stranieri  di
aziende o di partecipazioni in  imprese  estere,  di  disciplina  del
commercio dell'oro e monopolio degli acquisti all'estero dell'oro,  e
nelle altre materie di cui ai provvedimenti richiamati nel secondo  e
nel terzo comma dell'articolo 2 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643.