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REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938, n. 794

Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero. (038U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1939, n. 380 (in G.U. 08/03/1939, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-6-1938 al: 31-12-1988
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, che determina le attribuzioni del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero provvede alla vigilanza e ai controlli per la regolare osservanza delle disposizioni vigenti in materia di scambi con l'estero, di pagamenti ed incassi fuori del Regno, di commercio dei cambi, di denuncia e cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero e dei titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero, di cessione a stranieri di aziende o di partecipazioni in imprese estere, di disciplina del commercio dell'oro e monopolio degli acquisti all'estero dell'oro, e nelle altre materie di cui ai provvedimenti richiamati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 2 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643.