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REGIO DECRETO 14 marzo 1938, n. 643

Disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute. (038U0643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-6-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XV, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli scambi e per le valute;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tutti i poteri e le facoltà attribuite al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute con provvedimenti legislativi emanati precedentemente alla pubblicazione del presente decreto sono trasferiti al Ministero per gli scambi e per le valute.

I provvedimenti ministeriali adottati in materia di competenza del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, s'intendono emanati dal Ministro e dal Ministero per gli scambi e per le valute.