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LEGGE 31 marzo 1938, n. 610

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea. (038U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-6-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21  ottobre  1937-XV,
n. 2179, concernente  la  estensione  ai  militari  in  servizio  non
isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti  delle  provvidenze  in
vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti  nella  guerra
europea. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 marzo 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - 
                                  Bottai - Rossoni - Lantini - Di 
                                  Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi