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LEGGE 31 marzo 1938, n. 610

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea. (038U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1938 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi -
Bottai - Rossoni - Lantini - Di
Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi