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LEGGE 30 dicembre 1937, n. 2651

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni. (037U2651)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1938
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18  gennaio  1937-XV,
n. 975, contenente norme per  la  classificazione  degli  alberghi  e
delle pensioni, con le seguenti modificazioni: 
 
  Nel 1° comma  dell'art.  16  alle  parole  «  ed  al  genere  della
classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed  al  genere
della clientela degli alberghi ». 
 
  L'art. 19 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli alberghi e le pensioni esistenti alla  data  dell'entrata  in
vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata  la
licenza di pubblica sicurezza, provvederanno  alla  denuncia  di  cui
all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Per la prima applicazione  del  presente  decreto  il  triennio  di
classifica avra' inizio dal 1° gennaio 1939-XVII. 
 
  Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento  definitivo,
per il primo triennio, potra' modificare la classifica a seguito  dei
ricorsi presentati secondo le disposizioni  degli  articoli  5  e  6,
considerando non tassativi i requisiti appresso  elencati,  derogando
dalla tabella allegata al presente decreto. 
 
  Alberghi di categoria di lusso:  al  punto  1):  apparecchi  radio,
palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto  10):
ufficio telegrafico e postale. 
 
  Inoltre potra' modificare la classifica considerando: 
 
  come di I categoria alberghi che, pur non  avendo  la  meta'  delle
stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno
un terzo con tale requisito; 
 
  come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze  e
anche oltre 30 stanze; 
 
  come di I categoria pensioni che abbiano anche meno  di  30  stanze
per ospiti, purche' abbiano almeno  un  bagno  privato  per  ogni  10
stanze e un bagno pubblico per piano; 
 
  come di II categoria pensioni che abbiano anche piu' di 30 stanze; 
 
  come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e  anche
oltre 20 stanze. 
 
  Gli  alberghi  e  pensioni  che  non  abbiano   conseguito   alcuna
classifica sono denominati locande ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                    Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.