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LEGGE 30 dicembre 1937, n. 2651

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni. (037U2651)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1938 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'art. 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potrà modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.

Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.

Inoltre potrà modificare la classifica considerando:

come di I categoria alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito;

come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;

come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purché abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;

come di II categoria pensioni che abbiano anche più di 30 stanze;
come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.

Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.