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REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1938, n. 111

Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari. (038U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 624 (in G.U. 02/06/1938, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-3-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia;
Ritenuta la necessità di mantenere a favore degli Istituti autonomi per le case popolari le agevolazioni tributarie consentite dal comma 2° dell'art. 32 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli istituti per costruzione di case popolari continueranno oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere da tale data ad usufruire delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 32, secondo comma, del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, richiamato nell'art. 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, anche se sia decorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila.

Le normali tasse pagate dai suddetti enti dal 1° gennaio 1936 alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggette a rimborso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo registro 395, foglio 16. - Mancini.