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REGIO DECRETO 27 ottobre 1937, n. 2620

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze. (037U2620)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-3-1938 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475, è modificato nel senso che dopo l'art. 166 sono aggiunte le seguenti norme relative al Corso di specializzazione in agricoltura coloniale:

«

Corso di specializzazione in agricoltura coloniale annesso alla Facoltà di agraria.

Art. 1

Art. 167.

Alla Facoltà di agraria è annesso un corso di specializzazione in agricoltura coloniale, della durata di un anno, al quale possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 168.

Il corso ha sede presso il Regio istituto agronomico dell'Africa italiana, in Firenze, i cui mezzi didattici e scientifici (laboratori, musei, biblioteche, ecc.) sono posti a disposizione per lo svolgimento del corso stesso.

Il personale insegnante è fornito dal ruolo della Facoltà di agraria della Regia università e dal ruolo del Regio istituto.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra la Regia università e il Regio istituito agronomico pel funzionamento del corso.

Art. 169.

Gl'insegnamenti del corso si distinguono in fondamentali e complementari e vengono tutti impartiti con specifico riferimento all'Africa italiana.

Sono fondamentali:

1) biogeografia;

2) agricoltura;

3) zootecnia;

4) tecnologia ed industrie rurali;

5) entomologia agraria (semestrale);

6) patologia vegetale (semestrale);

7) economia agraria.

Sono complementari:

1) selvicoltura;

2) igiene coloniale (semestrale);

3) costruzioni rurali (semestrale);

4) meccanica agraria (semestrale).

I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti nonché da un tirocinio pratico il cui periodo e durata saranno stabiliti dal Consiglio del corso.

Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

Art. 170.

Il corso è retto da un Consiglio, costituito di tutti i professori che in esso hanno insegnamenti.

Il direttore del Consiglio è nominato annualmente dal rettore della Regia università fra i professori medesimi.

Art. 171.

Per l'iscrizione al corso di specializzazione occorre presentare domanda entro il termine stabilito per l'iscrizione ai corsi universitari.

Le tasse e sopratasse sono stabilite nella seguente misura:



Tassa d'immatricolazione al corso. . . . . . . . . . . L. 100
Tassa annuale d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . » 400
Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . » 150
Sopratassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . .» 75
Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200



Tutte le tasse e sopratasse, eccettuata la tassa di diploma, debbono essere versate alla cassa della Regia università.

La tassa di diploma deve essere versata all'Erario.

Le altre modalità, relative all'iscrizione ed al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, sono identiche a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di agraria.

Art. 172.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in almeno due fra i complementari.

Art. 173.

L'esame di diploma consiste nella, discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una delle materie fondamentali.

È in facoltà della commissione esaminatrice di richiedere al candidato, per l'ammissione all'esame di diploma, una o più prove pratiche.

Art. 174.

Le commissioni per gli esami di profitto e per quello di diploma, sono composte, rispettivamente, di tre e di almeno sette membri, scelti fra i professori delle discipline costituenti il corso.

Della commissione per l'esame di diploma fa parte, quale presidente, il preside della Facoltà di agraria.

Art. 175.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in agricoltura coloniale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 22. - Mancini.