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REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1937, n. 1918

Assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (037U1918)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831 (in G.U. 28/06/1938, n. 145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 28-6-1938
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista  la  legge  10  gennaio  1929,  n.   65,   che   reca   norme
sull'assicurazione obbligatoria per le malattie  e  per  l'assistenza
sociale della gente del mare e dell'aria; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito nella
legge 31 dicembre  1931,  n.  1822,  recante  nuovo  ordinamento  dei
servizi per  l'assicurazione  obbligatoria  per  le  malattie  e  per
l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria; 
 
  Visto  il  R.  decreto  17  agosto  1935,   n.   1765,   contenente
disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  degli  infortuni  sul
lavoro e delle malattie professionali; 
 
  Visto  il  R.  decreto  15  dicembre  1936,  n.  2276,   che   reca
disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; 
 
  Visto il R. decreto  25  gennaio  1937,  n.  200,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione dei Regi  decreti  17  agosto  1935,  n.
1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276; 
 
  Visti gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  al
riordinamento delle norme  sull'assicurazione  delle  malattie  della
gente   del   mare,   in   relazione   anche   alle    nuove    norme
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul  lavoro  e  delle
malattie professionali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia
e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' obbligatoria  l'assicurazione  per  le  malattie  per  tutte  le
persone  componenti  ((l'equipaggio  di  navi  mercantili  nazionali,
munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti  di
carte di bordo)). 
 
  Agli effetti del presente decreto  si  intende  per  malattia  ogni
alterazione dello stato di salute non dipendente  da  infortunio  sul
lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una  inabilita'  al
lavoro, assoluta o parziale,  e  che  richieda  assistenza  medica  e
somministrazione di mezzi terapeutici.