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LEGGE 10 gennaio 1929, n. 65

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria. (029U0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1933)
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Testo in vigore dal:  23-2-1929

Art. 1



È obbligatoria l'assicurazione contro le malattie di tutto il personale della navigazione civile, marittima ed aerea, esclusi gli addetti ai servizi amministrativi, che è rappresentato dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

L'assicurazione è obbligatoria anche per le prestazioni stabilite dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio e per quelle previste da regolamenti organici, o da contratti collettivi di lavoro.

Ai fini della presente legge le suindicate disposizioni del Codice di commercio sono estese agli addetti alla navigazione aerea.