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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1728

Nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie. (037U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2562 (in G.U. 26/02/1938, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-11-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La concessione di filovie è accordata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità.

La concessione ha la durata massima di anni trenta salvo rinnovo.

Gli atti relativi alla concessione e quelli con cui gli enti locali accordano sussidi sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Per le espropriazioni occorrenti in sede di costruzione o di aumenti patrimoniali, per le azioni di sequestro e di pignoramento da parte di terzi e per la sorveglianza governativa sulla costruzione e sull'esercizio, valgono le disposizioni riguardanti le tramvie.

Ad ogni altro effetto le filovie sono equiparate agli autoservizi di linea.