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REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937, n. 1334

Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio. (037U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2387 (in G.U. 04/02/1938, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-8-1937
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli impiegati dello Stato, delle  altre  pubbliche  Amministrazioni
anche  se  aventi  ordinamenti  autonomi,  degli  Enti   parastatali,
comunque  costituiti  e  denominati,  delle  Opere  nazionali,  delle
Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in  genere  di
tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza
o tutela dello Stato, o al cui mantenimento  lo  Stato  concorra  con
contributi di carattere continuativo, nonche' gli  impiegati  privati
previsti  dal  R.  decreto-legge  13  novembre  1924-III,  n.   1825,
convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, potranno richiedere,
per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di  ufficio  o  al
proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non  eccedente  la
durata di giorni quindici. 
 
  Durante  il   predetto   congedo   straordinario   l'impiegato   e'
considerato ad ogni effetto in attivita' di servizio. 
 
  Il presente decreto entrera' in  vigore  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  Regno  e
sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. 
 
  Il  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro   Segretario   di   Stato,
proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 24 giugno 1937 - Anno XV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      Mussolini - Di Revel - Lantini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1937 - Anno XV 
 
  Atti del Governo, registro 388, foglio 40. - Mancini.