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REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937, n. 1334

Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio. (037U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2387 (in G.U. 04/02/1938, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-8-1937 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli impiegati dello Stato, delle altre pubbliche Amministrazioni anche se aventi ordinamenti autonomi, degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché gli impiegati privati previsti dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.

Durante il predetto congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Lantini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 388, foglio 40. - Mancini.