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REGIO DECRETO 21 luglio 1937, n. 1239

Norme integrative per l'attuazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari. (037U1239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  28-7-1937 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 32 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari;
Ritenuta la necessità di emanare le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge precitato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli assegni familiari, previsti dal R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, spettano per i figli a carico e le persone equiparate, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio del Regno, qualunque ne sia l'età, il sesso la nazionalità, con le esclusioni, di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso Regio decreto e di quelle dei contratti collettivi di lavoro e norme assimilate previsti all'art. 3 di esso.

Essi non sono dovuti agli artigiani ed agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

S'intendono come capi famiglia per tutte le categorie professionali le persone indicate nell'art. 28 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.