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REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1937, n. 1048

Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera. (037U1048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 1938, n. 2233 (in G.U. 18/03/1939, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1937 al: 31-12-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni e coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È obbligatoria la corresponsione di assegni familiari, per i figli a carico, ai capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Gli assegni non spettano:

a) agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le lire 2000;

b) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;

c) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

d) ai lavoratori a domicilio;

e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

Sono compresi invece fra i prestatori d'opera indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.