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LEGGE 7 giugno 1937, n. 1016

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari. (037U1016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1937 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei depurati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 1936-XIII n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari per la seguente modificazione:

Al 1° comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

«Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'art. 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI -
LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.