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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2522

Disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati. (036U2522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2662 (in G.U. 16/03/1938, n.62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-6-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371,  che  istituisce
il Commissariato per il turismo, convertito nella legge  28  dicembre
1931-IX, n. 1631; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  21  novembre  1934-XIII,   n.   1851,
convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773,  che  trasferisce
al Sottosegretariato per la stampa e la  propaganda  le  attribuzioni
del Commissariato per il turismo; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, che  detta
norme per la disciplina dei congressi e delle manifestazioni; 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  20  giugno  1935-XIII,  n.  1425,  che
istituisce gii enti provinciali per il turismo; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di emanare norme dirette
a  disciplinare  e  controllare  le  manifestazioni,   attivita'   od
iniziative aventi carattere turistico comunque promosse da enti o  da
privati; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
stampa e la propaganda, di  concerto  coi  Ministri  per  gli  affari
esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per
l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti gli enti, gli  istituti,  le  organizzazioni  ed  i  comitati
permanenti od occasionali, nonche' le societa', le ditte o le persone
che  svolgono  azioni  nel  campo  turistico  e  del  movimento   dei
forestieri, sono soggetti, per quanto concerne l'attivita'  suddetta,
alla vigilanza dei Ministero per la stampa e la propaganda. 
 
  Tale disposizione non riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli
uffici da  queste  direttamente  dipendenti,  il  Partito.  nazionale
fascista e gli uffici  da  questo  direttamente  dipendenti  a  norma
dell'art.  7  dello  statuto  del  Partito  nonche'  le  Associazioni
sindacali legalmente riconosciute  ai  sensi  della  legge  3  aprile
1926-1V, n. 563.  Le  Amministrazioni  predette,  ad  esclusione  del
Ministero  delle  comunicazioni,  allorche'  assumono  iniziative   a
carattere turistico, ne informeranno preventivamente il Ministero per
la stampa e la propaganda. Il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie
dello Stato) e il Ministero per la stampa e la propaganda prenderanno
pero' accordi per le iniziative a carattere prettamente turistico. 
 
  La disposizione di cui al  primo  comma  non  riguarda  inoltre  le
aziende esercenti servizi pubblici di trasporto  in  concessione,  le
compagnie,  gli  armatori  esercenti  il   trasporto   marittimo   di
passeggeri, i loro uffici ed agenzie, posti sotto  la  vigilanza  del
Ministero  delle  comunicazioni.  Questo  ultimo  pero'  comunichera'
preventivamente al Ministero per  la  stampa  e  la  propaganda,  per
l'approvazione, tutte le iniziative a carattere prettamente turistico
assunte dalle aziende esercenti  servizi  pubblici  di  trasporto  in
concessione e le crociere organizzate dalle compagnie degli  armatori
predetti. 
 
  Per  quanto  riguarda  l'Opera  nazionale  Dopolavoro  valgono   le
speciali  norme  vigenti  per   la   disciplina   dei   rapporti   di
collaborazione  tra  gli  Enti  provinciali  per  il  turismo  e   le
rappresentanze  provinciali  dell'Opera  nazionale  Dopolavoro.  Tali
norme saranno incluse nelle disposizioni occorrenti per  l'attuazione
del presente decreto in base al successivo art. 6.