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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2522

Disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati. (036U2522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2662 (in G.U. 16/03/1938, n.62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-6-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo, convertito nella legge 28 dicembre 1931-IX, n. 1631;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773, che trasferisce al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni del Commissariato per il turismo;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, che detta norme per la disciplina dei congressi e delle manifestazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, che istituisce gii enti provinciali per il turismo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme dirette a disciplinare e controllare le manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico comunque promosse da enti o da privati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tutti gli enti, gli istituti, le organizzazioni ed i comitati permanenti od occasionali, nonché le società, le ditte o le persone che svolgono azioni nel campo turistico e del movimento dei forestieri, sono soggetti, per quanto concerne l'attività suddetta, alla vigilanza dei Ministero per la stampa e la propaganda.

Tale disposizione non riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli uffici da queste direttamente dipendenti, il Partito. nazionale fascista e gli uffici da questo direttamente dipendenti a norma dell'art. 7 dello statuto del Partito nonché le Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-1V, n. 563. Le Amministrazioni predette, ad esclusione del Ministero delle comunicazioni, allorché assumono iniziative a carattere turistico, ne informeranno preventivamente il Ministero per la stampa e la propaganda. Il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) e il Ministero per la stampa e la propaganda prenderanno però accordi per le iniziative a carattere prettamente turistico.

La disposizione di cui al primo comma non riguarda inoltre le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, le compagnie, gli armatori esercenti il trasporto marittimo di passeggeri, i loro uffici ed agenzie, posti sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. Questo ultimo però comunicherà preventivamente al Ministero per la stampa e la propaganda, per l'approvazione, tutte le iniziative a carattere prettamente turistico assunte dalle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e le crociere organizzate dalle compagnie degli armatori predetti.

Per quanto riguarda l'Opera nazionale Dopolavoro valgono le speciali norme vigenti per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra gli Enti provinciali per il turismo e le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale Dopolavoro. Tali norme saranno incluse nelle disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto in base al successivo art. 6.