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REGIO DECRETO 17 dicembre 1936, n. 2518

Determinazione del contributo dovuto dalla Società per le pubbliche scuole in S. Marcello Pistoiese ai sensi dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932. n. 490. (036U2518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-7-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduta la deliberazione 3 luglio 1931, del Commissario straordinario per l'amministrazione della Società per le pubbliche scuole in San Marcello Pistoiese, con la quale la Società stessa, eretta in ente morale col R. decreto 25 gennaio 1872, decise di consolidare a favore della locale Regia scuola di avviamento l'annua somma di L. 1200 con effetto dal 1° ottobre 1931;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, la predetta Società ha già debitamente versato il contributo dovuto per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 1931;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È stabilito in L. 1200 il contributo che, a decorrere dal 13 gennaiò 1932, la Società per le pubbliche scuole in San Marcello Pistoiese deve versare annualmente alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.