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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1937, n. 794

Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV fra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I». (037U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2406 (in G.U. 07/02/1938, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  9-6-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 33 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di sistemare diversamente i rapporti fra il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, e la locale Regia università per quanto si riferisce alla clinicizzazioue del Policlinico «Umberto I»;
Vista la convenzione intervenuta al riguardo fra i due Enti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la convenzione intervenuta in data 7 novembre 1936-XV fra la Regia università di Roma e il locale Pio Istituto di S.
Spirito ed Ospedali riuniti, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I».

Detta convenzione, che fa parte integrante del presente decreto, sarà munita di visto e sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per le spese di registro e bollo della convenzione fatta nell'interesse della Regia università è applicabile l'art. 55 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 385, foglio 148. - Mancini.