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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936, n. 2509

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365. (036U2509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1318 (in G.U. 10/08/1937, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico 28 luglio 1932-X, numero 1365;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti: