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REGIO DECRETO 15 dicembre 1936, n. 2276

Disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (036U2276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-4-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 73 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, portante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Ritenuta la necessità di stabilire le norme integrative per l'applicazione del cennato Regio decreto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per gli opifici nei quali si fa uso di macchina, di cui al numero 1 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende le persone addette a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale anche quando lavorino in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina.