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REGIO DECRETO 22 ottobre 1936, n. 1981

Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, sul diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (036U1981)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  8-12-1936 al: 30-6-2002
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, che istituisce il diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il privato può richiedere il certificato penale a suo nome, per corrispondenza o per mezzo di terze persone.

In questo caso la persona incaricata, previa esibizione dei documenti necessari ad attestare la sua identità personale, deve presentare la richiesta dell'interessato e sottoscriverla indicando anche il proprio domicilio.

Tali richieste, e relativi documenti, che non siano stati restituiti, devono essere conservati nell'Ufficio del casellario giudiziale, in ordine alfabetico, per cinque anni dalla data.

Restano ferme le disposizioni in vigore che riguardano la richiesta dei certificati concernenti un'altra persona, a sensi dell'art. 607 cap. Codice procedura penale e le richieste fatte dalla pubblica amministrazione e dalle aziende incaricate di pubblici servizi a norma dell'art. 25 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778.