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REGIO DECRETO 22 ottobre 1936, n. 1981

Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, sul diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (036U1981)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 8-12-1936
al: 30-6-2002
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, che istituisce il
diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il privato puo' richiedere il certificato penale a  suo  nome,  per
corrispondenza o per mezzo di terze persone. 
 
  In  questo  caso  la  persona  incaricata,  previa  esibizione  dei
documenti necessari ad attestare la  sua  identita'  personale,  deve
presentare la richiesta dell'interessato e  sottoscriverla  indicando
anche il proprio domicilio. 
 
  Tali  richieste,  e  relativi  documenti,  che  non   siano   stati
restituiti, devono  essere  conservati  nell'Ufficio  del  casellario
giudiziale, in ordine alfabetico, per cinque anni dalla data. 
 
  Restano ferme le disposizioni in vigore che riguardano la richiesta
dei certificati concernenti un'altra persona, a sensi  dell'art.  607
cap. Codice procedura penale e  le  richieste  fatte  dalla  pubblica
amministrazione e dalle aziende  incaricate  di  pubblici  servizi  a
norma dell'art. 25 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778.